Nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell'articolo precedente.
Con riferimento al caso in cui l'impresa per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione a COOPERSALUTE nel termine massimo di 15 giorni.
Nel caso di comunicazione di successiva prosecuzione del rapporto lavorativo con l'eventuale impresa subentrante, se ciò avverrà entro 4 mesi dalla comunicazione della sospensione o cessazione, la prestazione per il dipendente continuerà ad essere operante a patto che la nuova impresa provveda a comunicare per iscritto il subentro nel termine massimo di 15 giorni e provveda ai successivi pagamenti.
Non è prevista la possibilità di richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati.
COOPERSALUTE metterà, inoltre, in atto tutte le azioni necessarie all'incasso del saldo dei contributi eventualmente ancora dovuti dall'impresa alla data della richiesta della cancellazione.
Art. 9 - Variazione, cessazione del datore di lavoro
Il Fondo














