Il Fondo

Coopersalute è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, delle imprese della distribuzione cooperativa.

Coopersalute nasce come Associazione nel 2006, in attuazione della normativa stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa del 2 luglio 2004.

Sono soci di Coopersalute

per le Associazioni delle Cooperative:

  • l’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori, ANCC Coop;
  • Confcooperative Consumo e Utenza;
  • l’Associazione Generale Cooperative Italiane;

per le Organizzazioni Sindacali:

  • la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FILCAMS-CGIL;
  • la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo, FISASCAT-CISL;
  • la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi UILTuCS-UIL.

Il Fondo Coopersalute ha lo scopo di garantire trattamenti di assistenza sanitaria integrativa a tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato assunti nelle imprese che applicano il CCNL della distribuzione cooperativa e regolarmente iscritti al Fondo.

Gli Organi statutari e di controllo hanno struttura paritetica.

Presidente

Stefano Guidi

Vice Presidente

Michele Carpinetti

Direttore

Andrea Papini

Il Regolamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

  1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti dalle imprese della distribuzione cooperativa denominato COOPERSALUTE, in seguito più brevemente denominato Fondo, costituito con atto pubblico il 13 gennaio 2006 in attuazione dell’accordo istitutivo contemplato dal CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa sottoscritto il 2 luglio 2004.
  2. Le prestazioni sono riservate ai beneficiari individuati dal suddetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e ai dipendenti delle imprese che applicano il CCNL richiamato, sottoscritto da ANCC Coop, da Confcooperative Consumo e Utenza e da A.G.C.I. AGRITAL  in rappresentanza dei datori di lavoro, nonché da FILCAMS-CGIL, da FISASCAT-CISL e da UILTuCS-UIL, in rappresentanza dei lavoratori.
  3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s’intendono richiamate le norme dell’atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente riguardante COOPERSALUTE.
  4. La contribuzione al Fondo potrà essere modificata solo ad opera delle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale  di lavoro di cui al secondo comma.

Art. 2 - Requisiti e obbligatorietà dell'iscrizione

  1. Le imprese destinatarie, di cui al precedente comma 2, dell’art. 1, in seguito più brevemente denominate imprese, hanno l’obbligo di iscrivere a COOPERSALUTE tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato.
    Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto e del Contratto Collettivo dianzi richiamato assumono la qualifica di iscritti a COOPERSALUTE i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, ad esclusione dei lavoratori dipendenti inquadrati come Quadri.
  1. E’ altresì prevista l’iscrizione a COOPERSALUTE dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato delle Associazioni Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di riferimento e delle loro articolazioni territoriali e/o associative, nonché enti e strutture collaterali compresi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70, purchè vi sia un’espressa dichiarazione degli enti che assumono l’obbligo di contribuzione al Fondo.
  1. L’iscrizione a COOPERSALUTE presuppone la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche, per la quale il Fondo provvederà a darne comunicazione.

Art. 3 - Modalità di iscrizione

  1. L’iscrizione al Fondo e il relativo versamento della quota “Una Tantum” decorre dal mese di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato o di assunzione con contratto di apprendistato, se questa è avvenuta entro il 15° giorno del mese, mentre se questa è avvenuta successivamente al 15° giorno del mese, l’iscrizione al Fondo decorre dal mese successivo.
  2. L’iscrizione al Fondo deve essere comunicata dall’impresa entro il 22° giorno del mese successivo alla data di decorrenza dell’’assunzione a tempo indeterminato o alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato o di assunzione con contratto di apprendistato, secondo i criteri definiti dal precedente comma.
  3. L’ iscrizione si intende perfezionata solo se effettuata mediante una procedura informatizzata (upload) presente nell’area riservata all’imprese del sito internet www.coopersalute.it  ovvero, nel caso di impossibilità di utilizzo della procedura informatizzata, con l’invio, a mezzo posta, anche elettronica, o via fax, del modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte che sarà possibile richiedere al Fondo.
  4. L’elenco dei dipendenti deve essere raccolto nelle “liste di contribuzione” secondo i modelli informatici forniti da COOPERSALUTE e contenenti la  denominazione sociale dell’impresa e i dati dell’iscritto quali: nome, cognome, sesso, codice fiscale, data di nascita, residenza o domicilio,  tipologia del rapporto di lavoro, data di assunzione e gli altri eventuali dati richiesti dal formulario. L’elenco trasmesso, relativamente alle  “liste di contribuzione”, deve essere accompagnato da una dichiarazione dell’impresa di avere assolto all’informativa in merito alla protezione dei dati personali
  5. Le imprese che avranno comunicato un proprio indirizzo di posta elettronica (ovvero quello di un loro delegato a ciò dalle stesse autorizzato) riceveranno, attraverso lo stesso mezzo, la User id e la password, per la verifica della propria situazione contabile, per la compilazione dei bonifici bancari, ed ogni altra comunicazione prioritaria.
    Le imprese che non avranno comunicato un loro indirizzo di posta elettronica potranno comunicare via fax o posta e riceveranno comunque la User id e la password..
  6. Nel caso di riassunzione a tempo indeterminato all’atto della comunicazione dell’iscrizione dovranno essere trasmessi tutti gli estremi degli eventuali versamenti effettuati in data anteriore all’iscrizione stessa.
    Il Fondo effettuati i controlli amministrativi, attiverà la riconciliazione dei versamenti.
  7. Tutte le variazioni dei dati relativi all’anagrafe dei dipendenti iscritti al Fondo (cambi di residenza o domicilio, codice fiscale, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicate dall’impresa al Fondo secondo le procedure informatiche definite nella guida per l’invio dei dati (upload) o via fax o posta, entro il 22° giorno del mese successivo al verificarsi della variazione.

Art. 4 - Contribuzione

  1. L’obbligo contrattuale viene assolto sia mediante il versamento della quota di iscrizione (una tantum), sia attraverso la corresponsione del contributo ordinario mensile.
    Entrambe le quote sono a carico dell’impresa.
  2. Quota una tantum: tutte le imprese, di cui al comma 1, dell’art. 2 del presente Regolamento, sono tenute a corrispondere a COOPERSALUTE una “una tantum” il cui importo:- per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato è di euro 30,00 pro capite;
  1. La quota una tantum va versata, su uno specifico c/c bancario intestato al Fondo e appositamente dedicato, solamente all’atto dell’iscrizione del dipendente e non è più dovuta nel corso dell’iscrizione del dipendente a COOPERSALUTE, in costanza del suo rapporto di lavoro.
  2. Contributo ordinario: tutte le imprese, di cui al comma 1, dell’art. 2 del presente Regolamento, sono tenute a versare al Fondo, su uno specifico c/c bancario appositamente dedicato, un contributo ordinario il cui importo è dal 1° marzo 2019:
    – per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato è di euro 10,00 mensili pro capite;
    In base al Verbale di accordo del 19/02/2019 il contributo ordinario mensile dal 1° dicembre 2020 sarà del seguente importo:
    – per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato è di euro 11,00 mensili pro capite.
  1. In ogni caso di versamento errato saranno valutate le modalità di restituzione o compensazione.

Art. 5 - Modalità di versamento dei contributi ordinari mensili

  1. Il versamento dei contributi ordinari avviene con cadenza mensile, entro il 27° giorno del mese successivo, per ogni dipendente avente diritto in forza per ogni mese di calendario.
  2. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato o di trasformazione del contratto a tempo indeterminato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o di assunzione con contratto di apprendistato, se questa è avvenuta entro il 15° giorno del mese, la contribuzione ordinaria decorre dal mese di assunzione o di trasformazione, mentre se questa è avvenuta successivamente al 15° giorno del mese, la contribuzione ordinaria al Fondo decorre dal mese successivo.
  3. E’ facoltà dell’impresa versare anticipatamente la contribuzione annuale in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno o quadrimestrale in tre quote la prima entro il 31 gennaio, la seconda entro il 31 maggio e la terza entro il 30 settembre di ciascun anno.
    A tal fine l’impresa deve rivolgere a COOPERSALUTE specifica comunicazione.
    In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso di anno, si applica quanto previsto dal successivo comma 2, dell’art. 8.
  1. Ad ogni scadenza mensile l’impresa è tenuta ad inviare, entro il 22° giorno del mese successivo, la “lista di contribuzione” dei soli lavoratori che hanno cessato, che sono stati successivamente assunti con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato, o per i quali si sia  trasformato il contratto da tempo determinato in tempo indeterminato, o per quali, altresì, si sia trasformato il contratto a tempo indeterminato o di apprendistato a tempo parziale in tempo pieno, o viceversa.Ciò risulta necessario per l’aggiornamento dell’anagrafica degli iscritti e per procedere alle relative compensazioni sul versamento totale degli aventi diritto.Inoltre l’impresa dovrà inviare, per i nuovi iscritti, una dichiarazione di avere assolto all’informativa in merito alla protezione dei dati personali.
  1. Per le imprese che si collegano al sito di COOPERSALUTE ed effettuano la registrazione on line “della lista di contribuzione” al termine della registrazione il sistema informatico elaborerà il bollettino bancario precompilato (o altro strumento bancario di versamento autorizzato) che l’impresa potrà stampare per il successivo pagamento.

Art. 6 - Decorrenza delle prestazioni

  1. L’assistenza sanitaria per gli iscritti al Fondo, decorre dopo 4 mesi di contribuzione mensile ordinaria al Fondo.
    La data di decorrenza del versamento è il giorno del mese in cui è          avvenuta l’assunzione o la trasformazione del contratto a tempo determinato  in tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, secondo i criteri definiti dal precedente comma 2, dell’art. 5.
    Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi ordinari e dalla quota di iscrizione (quota Una Tantum), di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento e si protrae per un tempo corrispondente ai contributi anticipati versati dall’impresa.
  1. Fatto salvo quanto riportato in tema di cessazione del rapporto al successivo art. 9, in caso di cessazione del rapporto lavorativo e di susseguente riassunzione in un settore in cui si applica il CCNL della distribuzione cooperativa se la nuova iscrizione avviene nell’arco di 3 mesi dalla data di cessazione, il dipendente matura il diritto alle prestazioni dal primo giorno del mese in cui è stato nuovamente iscritto, fermo restando che deve essere trasmesso al Fondo quanto previsto dal comma 6, dell’art. 3.
    In caso contrario l’iscrizione sarà equiparata a nuova iscrizione e dunque varrà quanto riportato al precedente art. 3.
  1. Se la riassunzione avviene presso la stessa impresa nell’arco dei 12 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l’impresa è esonerata dal versamento della quota di iscrizione (Una Tantum).
  1. L’aspettativa non retribuita equivale convenzionalmente a cessazione del rapporto di lavoro dipendente, per la durata dell’aspettativa, salvo che l’impresa non prosegua i versamenti. In ogni caso se al termine della sospensione l’impresa riprenderà i versamenti, non sarà da questa dovuta l’una tantum e il diritto alle prestazioni maturerà dal mese di ripresa del pagamento.
    Per i lavoratori collocati in CIGS il mantenimento o l’esclusione dalla iscrizione al Fondo sarà definita dalle parti firmatarie il CCNL a livello nazionale.

Art. 7 - Mancato versamento dei contributi, Sospensione delle prestazioni, Riattivazione delle prestazioni

  1. Il mancato versamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza, in caso di morosità dell’impresa che si protragga per 4 mesi, determina la sospensione per quel lavoratore delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.
    La sospensione, che sarà comunicata in anticipo al dipendente, entrerà in vigore dal primo giorno successivo al quadrimestre di morosità dell’ impresa.
    Nel caso di ritardato versamento dei contributi si applicherà un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali.
  2. Le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell’effettivo pagamento mediante bonifico bancario la cui ricevuta ed il cui modulo, andranno inviati via fax o tramite posta elettronica.
    Ricevuta la documentazione il Fondo, entro 20 giorni, svolgerà le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, darà comunicazione al Fondo che riattiverà l’erogazione delle prestazioni, dandone conferma all’impresa ed al dipendente.
  3. Nel caso di sospensione delle prestazioni che si protragga per oltre un quadrimestre, senza che sia avvenuta alcuna segnalazione da parte dell’impresa (cessazione, modifica rapporto di lavoro, avvedimento, ecc.), sarà chiusa la posizione assistenziale del dipendente che pertanto, per essere nuovamente posto in copertura, dovrà essere iscritto ex novo, come indicato al precedente art. 3
  4. Restano impregiudicati i diritti di riscossione dei 4 mesi di mancato versamento dei contributi, nei confronti dell’impresa.

Art. 8 - Decadenza del diritto alle prestazioni

  1. Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti decade:a. Per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo COOPERSALUTE.
    b. Per decesso del dipendente.
    c. Per cessazione del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di apprendistato se questo non è trasformato a tempo indeterminato.
    d. Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi.
    e. Nomina a Quadro dell’iscritto.
  2. Nel caso di cessazione dei requisiti dell’iscritto, di cui ai soli punti b), c,) ed e), del precedente comma, all’impresa sono dovuti gli eventuali contributi mensili ordinari, anticipatamente versati al Fondo, secondo quanto disposto dal precedente comma 3, dell’art. 5, relativi ai soli mesi in cui non vi sia più il diritto alle prestazioni per l’iscritto al Fondo, salvo quanto disposto dal precedente comma 1 dell’art. 6.

Art. 9 - Variazione, cessazione del datore di lavoro

  1. Nel caso di cessazione dell’attività dell’impresa, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell’articolo precedente.
  2. Con riferimento al caso in cui l’impresa per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione a COOPERSALUTE nel termine massimo di 15 giorni.
  3. Nel caso di comunicazione di successiva prosecuzione del rapporto lavorativo con l’eventuale impresa subentrante, se ciò avverrà entro 4 mesi dalla comunicazione della sospensione o cessazione, la prestazione per il dipendente continuerà ad essere operante a patto che la nuova impresa provveda  a comunicare per iscritto il subentro nel termine massimo di 15 giorni e provveda ai successivi pagamenti.
  4. Non è prevista la possibilità di richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati.
  5. COOPERSALUTE metterà, inoltre, in atto tutte le azioni necessarie all’incasso del saldo dei contributi eventualmente ancora dovuti dall’impresa alla data della richiesta della cancellazione.

Art. 10 - Il Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa

Gli Organi di COOPERSALUTE approveranno con specifico e successivo provvedimento il Piano di assistenza sanitaria integrativa, comprendente definizioni, prestazioni, elenco dei centri convenzionati, esclusioni e modalità di erogazione nonché la definizione della idonea documentazione sanitaria  ed amministrativa, necessaria per richiedere il rimborso.

Art. 11 - Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

Tutti i dati conferiti dalle imprese e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi di COOPERSALUTE, dagli operatori e dai fornitori di COOPERSALUTE, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed europea applicabile in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui D.Lgs. 196/2003 ed al GDPR – Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale proposito il Fondo predisporrà apposita comunicazione agli iscritti per la tutela della propria privacy.

Art. 12 - Norme Transitorie

In caso di controversie che dovessero insorgere in applicazione del presente regolamento, il foro di competenza è esclusivamente quello di Roma.

Per tutto quanto non diversamente regolamentato dal presente regolamento, valgono le norme di legge e di CCNL applicato in materia.